Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)- Annualità 2026-2027-2028
Presidenza del Consiglio dei Ministri
| Scadenza | 31 dicembre 2028 (795 giorni) |
|---|---|
| Apertura | 1 gennaio 2026 |
| Contributo massimo | non indicato |
| Dotazione | 100.000.000 € |
| Forma di aiuto | Agevolazione fiscale |
| Chi può partecipare | Impresa |
| Dimensione | Microimpresa, Media Impresa, Grande Impresa, Piccola Impresa |
| Dove | Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio |
| Per finanziare | Sostegno investimenti |
| Spese ammissibili | Fabbricati e terreni, Materie prime, di consumo e merci, Impianti/Macchinari/Attrezzature, Fabbricati e terreni, Spese generali/altri oneri, Fabbricati e terreni, Impianti/Macchinari/Attrezzature, Servizi, brevetti e licenze, Servizi, brevetti e licenze, Servizi, brevetti e licenze, Servizi, brevetti e licenze, Servizi, brevetti e licenze, Servizi, brevetti e licenze, Servizi, brevetti e licenze |
| Settori | Tutti i settori |
In sintesi, dalla fonte
Cos'è. La misura agevolativa "Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)" è un contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Con riferimento alle annualità 2026 - 2028, l’art. 1, commi 444 e ss ha previsto che la disciplina del credito d'imposta ZLS non si applichi ai territori delle Regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale in quanto ricomprese nella ZES UNICA e continui ad applicarsi alle aree ammissibili ex articolo 107.3 lett.c) del TFUE delle ZLS attive o da attivarsi sino al periodo di vigenza del regime (31.12.2028). In sintesi:- l’agevolazione fiscale, in forma di credito d’imposta, è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ed in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti;- in relazione all’ambito territoriale di riferimento, il credito d’imposta potrà essere riconosciuto e fruito in relazione ad investimenti realizzati nelle Zone logistiche semplifica
Fonte: catalogo nazionale incentivi.gov.it · pagina ufficiale del bando. Ultimo aggiornamento della scheda: 25 maggio 2026.