Fondo di sostegno ai comuni marginali: contributi a fondo perduto annualità 2022 - Comune di Sorano
comune di sorano
| Scadenza | 30 novembre 2023 |
|---|---|
| Apertura | 2 agosto 2023 |
| Contributo massimo | 12.590 € |
| Dotazione | 68.388 € |
| Forma di aiuto | Contributo/Fondo perduto, Contributo/Fondo perduto |
| Chi può partecipare | Cittadino, Impresa |
| Dimensione | Grande Impresa, Media Impresa, Microimpresa, Non classificabile/classificato, Piccola Impresa |
| Dove | Toscana |
| Per finanziare | Sostegno liquidità |
| Spese ammissibili | Spese generali/altri oneri |
| Ricorrenza | Torna ogni anno: aperto il 2 agosto 2023, 5 agosto 2024. Prossima apertura stimata: agosto 2027 (fiducia media, come la calcoliamo) |
| Settori | Artigianato, Commercio, Edilizia |
In sintesi, dalla fonte
Cos'è. Il bando, in attuazione del "Fondo di sostegno alle attività economiche dei comuni marginali", è finalizzato al sostegno del sistema economico del Comune di Sorano.
A chi si rivolge. Possono accedere al contributo:- le “nuove attività economiche” che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del comune di Sorano;- le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del presente Avviso;- coloro che intendono trasferire la propria residenza e dimora abituale nel comune di Sorano. Il contributo è concesso a titolo di concorso per le spese di acquisto con compromesso di vendita o atto di compravendita stipulato in data successiva alla pubblicazione del presente avviso e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale , con pratica edilizia presentata al Comune di Sorano in data successiva alla pubblicazione del presente avviso.
Cosa prevede. Si prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per spese di investimento.
Fonte: catalogo nazionale incentivi.gov.it · pagina ufficiale del bando. Ultimo aggiornamento della scheda: 8 maggio 2024.